Statuto della
Associazione Di Volontariato
“Nuova Associazione Liberazione Animale”

 

 

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. L’Associazione di volontariato “Nuova Associazione Liberazione Animale” (di seguito chiamata, per brevità, “L’Associazione” o, in forma di acronimo, N.A.L.A.) ha sede in Genova ed opera sull’intero territorio nazionale.
  2. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie o sezioni anche in altre città mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea all’interno dello stesso comune, non comportando modifica statutaria ma esclusivamente l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 – Valori fondativi, finalità essenziali e attività tipiche

  1. L’Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici e diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale. Ispirandosi ai valori dell’animalismo e dell’antispecismo, N.A.L.A. ha lo scopo di promuovere e gestire le attività rientranti nei fini indicati nel presente articolo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontariato fornite dai propri Soci, a titolo del tutto gratuito.
  2. L’Associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato in ambito civile e sociale, per il tramite dei propri associati, i quali si adoperano in modo personale, spontaneo e gratuito, offrendo prestazioni verso terzi senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge della Regione Liguria 42/2012.
  3. Applicando al massimo grado i principi della partecipazione pluralistica e della apertura e circolazione del sapere, l’Associazione si adopera per il tramite dei propri organi e membri, che vi prestano attività a titolo del tutto gratuito, per ottenere la più ampia diffusione possibile delle proprie idee. In particolare, compito essenziale è la divulgazione della questione animale e dei valori dell’antispecismo. A tal fine, l’Associazione cura particolarmente la propria attività comunicativa, avendo di mira l’obiettivo di intessere un continuo dialogo con la società civile.
  4. L’Associazione si propone di ottenere finanziamenti utili alla realizzazione dei seguenti obiettivi principali:
  5. Gestire un rifugio per animali, che accolga in particolare quelli cosiddetti “da reddito” e nel quale gli ospiti possano vivere in piena armonia, in un ambiente che consenta il massimo rispetto delle esigenze specifiche di ciascuna specie;
  6. Organizzare visite didattiche presso il rifugio, accogliere visitatori e scolaresche e svolgere attività educative in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere i propri valori, promuovendo una cultura del rispetto che riconosca gli animali come esseri degni di piena considerazione morale;
  7. Diffondere la conoscenza della questione animale con ogni mezzo, contribuendo a sviluppare il dibattito pubblico sull’etica antispecista e sulle tematiche collegate, al fine di influenzare il progresso morale della società;
  8. Raccogliere fondi e finanziamenti per la gestione della struttura utilizzata per lo svolgimento delle finalità associative, oltre che per la progettazione e costruzione di nuove strutture idonee al perseguimento delle medesime finalità;
  9. Assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento;
  10. Organizzare pubbliche manifestazioni, raccolte firme, spettacoli, proiezioni audiovisive, mostre artistiche e/o artigianali, viaggi e ogni altra occasione pubblica di confronto, anche in collaborazione con altre associazioni o enti, al fine di diffondere le proprie idee e pubblicizzare le proprie attività;
  11. Svolgere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e presso ogni altra istituzione culturale pubblica o privata, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati aventi finalità formative o culturali;
  12. Contribuire positivamente al dibattito pubblico e scientifico, organizzando seminari, convegni, incontri, conferenze, dibattiti e altre iniziative di approfondimento utili alla diffusione delle proprie idee;
  13. Intervenire contro qualsiasi forma di maltrattamento animale, sia direttamente sia tramite le istituzioni e altre associazioni, ovvero tramite denunce e segnalazioni, oltre che costituendosi parte civile in eventuali giudizi penali a carico di soggetti responsabili di reati contro gli animali;
  14. Avviare iniziative legali, giudiziali e stragiudiziali, quali diffide, esposti e querele, nonché ricorsi avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali;
  15. Costituirsi parte civile nei processi penali in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o connessi;
  16. Instaurare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, aventi finalità affini allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e favorire collegamenti;
  17. Intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono (soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
  18. Promuovere studi, incontri, convegni e manifestazioni sulle tematiche associative;
  19. Assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
  20. L’Associazione si adopererà per ottenere finanziamenti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sopra indicate, oltre che per mantenere un numero di volontari congruo per lo svolgimento delle proprie attività.
  21. L’Associazione valuta attentamente ogni proposta di collaborazione proveniente da soggetti esterni simpatizzanti, purché finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle proprie idee o facilitare la gestione delle proprie iniziative o il raggiungimento dei propri obiettivi.

 

Art. 3 – Struttura organizzativa e cariche sociali

  1. I Soci si riuniscono almeno una volta l’anno nell’Assemblea dei Soci. Organi fondamentali dell’Associazione solo il Presidente, il Vicepresidente, Tesoriere e il Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea ha facoltà di nominare, all’occorrenza, un Segretario e/o oltre a cariche aggiuntive per specifici progetti e/o ambiti territoriali, stabilendone caso per caso le limitazioni dei poteri e la durata in carica.
  3. Al momento della costituzione, l’Associazione è composta dai Soci fondatori, indicati nell’atto costitutivo, i quali assumono le cariche che gli vengono attribuite dall’Atto costitutivo.
  4. Le funzioni organiche sono prestate a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può approvare il rimborso per le sole spese documentate, sostenute dagli organi sociali e/o dagli altri soci per la partecipazione alle riunioni e per il perseguimento delle finalità associative.

 

Art. 4 – Categorie di soci, diritti e doveri dei soci

  1. I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. Sono soci fondatori coloro che presenziano all’atto della costituzione e sono nominati nell’Atto costitutivo; soci onorari coloro i quali, per particolari benemerenze, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza essere tenuti a corrispondere la quota associativa; soci sostenitori e benemeriti coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione, mediante versamento di quote annuali di particolare entità; soci ordinari i restanti soci.
  2. Anno per anno, il Consiglio Direttivo determina le quote associative dovute per l’anno successivo per ciascuna categoria, stabilendo eventuali nuove categorie associative. La diversa categoria associativa non determina diritti né obblighi differenti in capo ai soci. Ciascun socio ha diritto a passare anno per anno da una categoria all’altra, scegliendo di destinare un contributo maggiore o minore all’associazione.
  3. Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo può prevedere una riduzione della quota associativa per l’anno in corso, a favore dei nuovi soci che richiedono l’iscrizione a partire dal mese di settembre.
  4. Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all’Assembla dei soci e di ricevere via posta elettronica un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività dell’Associazione.
  5. Le attività associative sono di norma riservate ai soci. Qualora siano aperte al pubblico, il Consiglio Direttivo può prevedere condizioni di vantaggio a favore dei soci.
  6. L’Associazione si prodiga per ottenere convenzioni e altre agevolazioni per i propri associati da parte di terzi, a condizione che offrano esclusivamente prodotti o servizi coerenti con le finalità associative.

 

Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione

  1. Chiunque può richiedere di aderire all’associazione, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, purché non svolga attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’associazione.
  2. L’accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Il rifiuto della richiesta di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, da effettuarsi con comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal versamento della quota associativa annuale, comporta l’obbligo di restituzione di tale quota. In mancanza di un rifiuto espresso entro tale termine, il nuovo socio si intende accettato.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso del socio e la possibilità di espulsione, a norma del successivo articolo.
  4. Il diritto di voto nell’Assemblea è attribuito ai soli soci maggiorenni a norma di legge, iscritti da almeno due anni; gli iscritti di età inferiore costituiscono la categoria “junior” e non godono di diritto di voto né possono essere eletti a cariche sociali.
  5. L’eleggibilità a cariche elettive richiede l’iscrizione da almeno due annualità e una condotta di vita conforme alle finalità dell’associazione.

 

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa o per espulsione.
  2. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio Direttivo per iscritto a mezzo di posta elettronica semplice o certificata e producono effetti immediati dal loro ricevimento. Dalle dimissioni non consegue in nessun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore dell’Associazione.
  3. L’espulsione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento per oltre sei mesi della quota associativa, per condotta contraria alle finalità dell’Associazione, per violazione dei principi associativi, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, nonché per aver inferto danni materiali e morali all’Associazione stessa.
  4. È richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Direttivo, su mozione di almeno tre soci o di uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

 

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto e ogni altra volta in cui sia necessario.
  2. Il Presidente dell’Associazione convoca le riunioni, fissa l’ordine del giorno e dirige i lavori. L’Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio Direttivo, oppure su proposta di cinque soci o di almeno due soci fondatori, che fissano l’ordine del giorno e richiedono al Consiglio Direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione.
  3. I soci possono essere informati via email, tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e la contestuale l’affissione di un avviso presso la sede associativa e in caso di urgenza con ogni altro mezzo utile. La convocazione va effettuata almeno 10 giorni prima della data stabilita o almeno 3 giorni prima in caso di urgenza, purché espressamente motivata.
  4. L’avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo nel termine indicato nell’avviso stesso, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari. Per esigenze tecniche e per garantire il corretto svolgimento della riunione, il Consiglio Direttivo può stabilire un numero massimo di soci che possono richiedere la partecipazione a distanza, in ogni caso non inferiore a 5 (cinque). In tale caso, le richieste verranno accolte in ordine di arrivo.
  5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale, personalmente o tramite deleghe ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. Ciascun socio può essere munito di non più di due deleghe. In caso di assenza del Segretario in carica, l’assemblea nomina un proprio segretario supplente, che redige un succinto verbale.
  6. L’Assemblea nomina e revoca il Presidente dell’Associazione, a maggioranza dei 2/3 dei presenti; nomina e revoca il Vicepresidente, il Tesoriere ed i membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo. Su proposta del Consiglio Direttivo o di due soci fondatori, l’Assemblea può eleggere il Segretario dell’Associazione, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo. Quando l’Assemblea delibera sulla revoca di un organo sociale, procede contestualmente all’elezione di un sostituto.
  7. L’Assemblea straordinaria approva le modifiche al presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di almeno cinque soci o due soci fondatori. In seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza di 2/3 dei presenti.
  8. L’Assemblea è inoltre chiamata a decidere su tutte le altre questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Gli organi sociali possono inoltre richiedere all’Assemblea di ratificare proprie decisioni, esponendo con precisione le motivazioni per le quali sono state adottate e fornendo tutti gli elementi utili ad effettuare una completa valutazione delle stesse. In caso di ratifica, gli organi sociali sono espressamente esonerati da ogni successiva responsabilità nei confronti dell’Associazione.

 

Art. 8 – Il Presidente

  1. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l’Assemblea dei Soci, sovraintende alla gestione corrente dell’Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi.
  2. Il Presidente può delegare propri poteri al Consiglio Direttivo, al Vicepresidente ovvero ad altri soci di propria fiducia. Inoltre, ha facoltà di richiedere in ogni momento l’approvazione di proprie decisioni all’Assemblea e di richiedere alla stessa modifiche del presente Statuto.
  3. Il Presidente rappresenta in giudizio l’Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l’eventuale costituzione dell’Associazione quale parte civile in procedimenti penali.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o, in mancanza, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
  5. Il Presidente resta in carica per quattro anni e può essere rieletto al termine.

 

Art. 9 – Rappresentanza

  1. Per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, la rappresentanza dell’Associazione spetta, in via disgiunta tra loro, a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, la rappresentanza spetta al solo Presidente, dietro approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

Art. 10 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere sovraintende al controllo e all’amministrazione dell’intero patrimonio dell’Associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente.
  2. Redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  3. Nei mesi di giugno e dicembre, redige una succinta relazione sui conti, che sottopone senza indugio al Consiglio Direttivo.
  4. Cura la redazione della bozza del bilancio annuale, corredato da una breve relazione sulle entrate e sulle uscite principali, nonché del bilancio preventivo per l’anno successivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare.
  5. Il Tesoriere resta in carica per due anni e può essere riconfermato a maggioranza semplice, tuttavia non può restare in carica per più di due mandati consecutivi e al termine deve consegnare al successore senza indugio i libri contabili.

 

Art. 11 – Il Coordinatore di settore o di area

  1. Il Coordinatore di settore o di area, se nominato dall’Assemblea, che ne stabilisce dettagliatamente i compiti e attribuisce i relativi poteri, rappresenta l’Associazione in uno specifico settore o area geografica godendo di ampia autonomia organizzativa, salvo l’obbligo di aggiornare periodicamente in modo puntuale il Consiglio Direttivo sulle attività svolte.
  2. Il Coordinatore di settore resta in carica per due anni e al termine può essere riconfermato, a maggioranza semplice.

 

Art. 12 – Il Segretario

  1. Il Segretario può essere eletto dall’Assemblea per svolgere la funzione di verbalizzazione e curare la tenuta dei libri verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive insieme al Presidente, curare la tenuta e l’aggiornamento del libro degli associati, smistare la corrispondenza, curare le convocazioni dell’Assemblea ed inviare comunicazioni periodiche agli associati per aggiornarli sulle attività dell’Associazione.
  2. In caso di mancata nomina o indisponibilità anche momentanea, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Nell’attesa della nomina, il Consiglio Direttivo può eleggere quale Segretario supplente un proprio membro che non rivesta altra carica o cooptare per tale ruolo un altro socio. Il socio cooptato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e cessa dalla carica appena l’Assemblea provveda alla nomina del Segretario.
  3. Il Segretario eletto resta in carica per due anni e al termine può essere riconfermato, a maggioranza semplice.

 

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale, del quale fanno parte di diritto il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. L’Assemblea dei soci può deliberare di eleggere altri due membri, che durano in carica per due anni e possono essere rieletti. Il Coordinatore di settore o di area, se nominato, ha facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
  2. Il Consiglio Direttivo individua periodicamente gli obiettivi dell’Associazione nel rispetto delle finalità statutarie, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, riceve dal Tesoriere le bozze dei bilanci e delle relazioni contabili e ne cura la redazione della versione definitiva da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, stabilisce le iniziative di informazione e sensibilizzazione da intraprendere, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l’Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie.
  3. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta sia necessario e in ogni caso almeno ogni sei mesi, con le stesse modalità previste per le riunioni dell’Assemblea dei soci.
  4. Il Consiglio delibera di norma a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano.

 

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione

  1. L’Associazione ha durata illimitata. Tuttavia, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.
  2. In caso di scioglimento, i beni e le attività residue, al netto delle spese di liquidazione, sono devoluti integralmente ad altre associazioni aventi finalità similari.

 

Art. 15 – Risorse economiche ed esercizi

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
  • Quote associative;
  • Contributi di privati;
  • Erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Donazioni o lasciti testamentari;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • Danni patrimoniali, sia giudiziali sia stragiudiziali;
  • Qualsiasi altra somma raccolta in osservanza della legge e in conformità agli scopi;
  1. Gli esercizi sociali dell’Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo riceve dal tesoriere le bozze dei bilanci e prepara il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione e il bilancio preventivo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
  2. I fondi raccolti sono erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell’anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell’esercizio successivo.
  3. Il Consiglio Direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento.
  4. All’Associazione è vietato distribuire in qualunque modo, anche indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  6. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.
  7. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
  8. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

 

Art. 16 – Bilanci

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
  2. Entro il mese precedente la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea.
  3. Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Articolo 17 – Scioglimento e Liquidazione dell’Associazione.
1. Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dall’assemblea in

sede straordinaria con la maggioranza prevista dal paragrafo 12.3
2.  In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo dell’Associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

 

 

Art. 18 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa a giudizio di 1 (un) arbitro amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell’Associazione.

 

Art. 19 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.